Art. 856 Codice Navigazione Norme applicabili al contratto di costruzione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Per quanto non è disposto nel presente capo si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.
1. Per quanto non è disposto nel presente capo si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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