Art. 854 Codice Navigazione Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell’articolo 867 primo comma.
2. Per quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e l’esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si applicano gli articoli 253, 870.