Art. 852 Codice Navigazione Forma del contratto di costruzione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il contratto di costruzione dell’aeromobile, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.