Art. 855 Codice Navigazione Responsabilità del costruttore

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell’opera.

2. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché abbia entro il predetto termine denunziata la diformità o il vizio.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.