Art. 855 Codice Navigazione Responsabilità del costruttore
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell’opera.
2. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché abbia entro il predetto termine denunziata la diformità o il vizio.