Art. 463 Codice Navigazione Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l’imbarco

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La polizza ricevuto per l’imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali.

2. L’originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità.

3. L’originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell’articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.