Art. 457 Codice Navigazione Dichiarazione d’imbarco

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d’imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano.

2. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.