Art. 457 Codice Navigazione Dichiarazione d’imbarco
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d’imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano.
2. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.