Art. 461 Codice Navigazione Data di consegna e data di caricazione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Se nella polizza di carico non è indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci.
2. Se nella polizza ricevuto per l’imbarco non è indicata la data di consegna, o nella polizza di carico non è indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente, si presume quella di emissione della polizza.