Art. 462 Codice Navigazione Natura, qualità e quantità delle merci

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che rilascia la polizza ricevuto per l’imbarco o la polizza di carico, ha facoltà di inserire in polizza le proprie riserve, quando non può eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualità e quantità delle merci, nonché sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno.

2. In mancanza di riserve, la natura, la qualità e la quantità delle merci, nonché il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.