Art. 433 Codice Navigazione Recesso del caricatore durante il viaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione.

2. Il comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell’itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi.

3. Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi è responsabile delle spese e dei danni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.