Art. 421 Codice Navigazione Obblighi del vettore all’inizio del viaggio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il vettore, prima dell’inizio del viaggio, oltre ad usare la normale diligenza perché la nave sia apprestata in stato di navigabilità e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.