Art. 430 Codice Navigazione Impedimento all’arrivo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se l’approdo è impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l’interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.