Art. 420 Codice Navigazione Forma del contratto

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.