Art. 420 Codice Navigazione Forma del contratto
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.