Art. 185 Codice Navigazione Navi straniere

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1976

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.