Art. 182 Codice Navigazione Denunzia di avvenimenti straordinari

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all’arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all’autorità consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.

2. Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l’autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.

3. Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi alla autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.