Art. 184 Codice Navigazione Dell’arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante della nave, all’arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all’autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell’equipaggio e la durata della sosta.

2. L’autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

3. Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall’ultima località in cui abbia sede una autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorità portuale o consolare; l’autorità predetta provvede a norma dell’articolo 132, secondo comma.

4. Il comandante della nave è tenuto a fornire all’autorità preposta alla navigazione interna o all’autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell’equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all’articolo 183.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1976

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.