Art. 180 Codice Navigazione Verifiche ed ispezioni
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il comandante del porto, o l’autorità consolare, può in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.
2. Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.