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Art. 1260 Codice Navigazione Divieto di cumulo delle pene disciplinari

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

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1. Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente.
In caso di concorso si applica solo la più grave.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.

← Art. 1259 Potere disciplinare in caso di perdita della naveArt. 1261 Destinazione delle somme ritenute →

Codice della navigazione

Parte terza – Disposizioni penali e disciplinari
Libro secondo – Disposizioni disciplinari
Titolo primo – Infrazioni e pene disciplinari
  • Art. 1249 Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna
  • Art. 1250 Potere disciplinare aeronautico
  • Art. 1251 Infrazioni disciplinari
  • Art. 1252 Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima o interna
  • Art. 1253 Pene disciplinari per l’equipaggio dell’aeromobile
  • Art. 1254 Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo, al personale della navigazione interna e alla personale aeronautico
  • Art. 1255 Pene disciplinari per le persone che esercitano un’attività professionale nell’interno dei porti
  • Art. 1256 Infrazioni disciplinari dei passeggeri
  • Art. 1257 Pene disciplinari per i passeggeri
  • Art. 1258 Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice
  • Art. 1259 Potere disciplinare in caso di perdita della nave
  • Art. 1260 Divieto di cumulo delle pene disciplinari
  • Art. 1261 Destinazione delle somme ritenute
  • Art. 1262 Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento

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