Art. 1259 Codice Navigazione Potere disciplinare in caso di perdita della nave

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l’equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.