Art. 1259 Codice Navigazione Potere disciplinare in caso di perdita della nave
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l’equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero.