Art. 1256 Codice Navigazione Infrazioni disciplinari dei passeggeri

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:
1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell’aeromobile;
2) il recare molestia agli altri passeggeri o allo equipaggio;
3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell’aeromobile;
4) l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.