Art. 1252 Codice Navigazione Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima o interna
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio marittimo sono:
1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
2) l’arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;
3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da venti a trecento lire;
4) la inibizione dall’esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare.
2. Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.
3. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonché dalle autorità consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell’articolo 1248, nn. 5 e 6.
4. La pena indicata nel n. 3 è applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.