Art. 1171 Codice Navigazione Abusivo esercizio d’impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. È punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire diecimila:(59)
1) Numero abrogato dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647;(51)
2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell’articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall’autorità competente;
3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (51)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.
Aggiornamento (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Nell’articolo 1171 del codice della navigazione le parole ”con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire due milioni“ sono sostituite dalle seguenti: ”con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni“.”