Art. 1169 Codice Navigazione Uso d’armi e accensioni di fuochi

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque non osserva le disposizioni dell’articolo 80 è punito con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire duecento a duemila.(59)

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Nell’articolo 1169 del codice della navigazione le parole ”con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila“ sono sostituite dalle seguenti: ”con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.“.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.