Art. 1165 Codice Navigazione Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. È punito con l’ammenda fino a lire cinquemila:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso dell’autorità competente e il pagamento del relativo canone;
2) chiunque non esegue l’ordine di rimozione delle cose depositate.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.