Art. 1168 Codice Navigazione Pesca abusiva
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l’ammenda fino al lire cinquecento.