Art. 1168 Codice Navigazione Pesca abusiva

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l’ammenda fino al lire cinquecento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.