Art. 1014 Codice Navigazione Proroga dell’assicurazione scaduta in corso di viaggio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’assicurazione scaduta mentre l’aeromobile trovasi in viaggio è prorogata di diritto fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma l’esercente deve pagare un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.