Art. 1014 Codice Navigazione Proroga dell’assicurazione scaduta in corso di viaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’assicurazione scaduta mentre l’aeromobile trovasi in viaggio è prorogata di diritto fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma l’esercente deve pagare un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.