Art. 1012 Codice Navigazione Danni esclusi

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

3. Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivati da dolo dell’esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.