Art. 1010 Codice Navigazione Nota comprovante l’assicurazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nell’assicurazione per danni a terzi sulla superficie, oltre alla polizza, l’assicuratore deve rilasciare all’esercente, per i fini previsti nell’articolo 798, una nota contenente gli estremi dell’assicurazione.

2. In caso di divergenza, le enunciazioni della nota vistata dal ministro per l’aeronautica prevalgono su quelle contenute nel contratto di assicurazione, per quanto riguarda la durata e l’estensione territoriale dell’assicurazione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.