Art. 1013 Codice Navigazione Mutamento della persona dell’esercente

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In caso di mutamento della persona dell’esercente, che ha contratto l’assicurazione, questa continua nei confronti del nuovo esercente.

2. Il precedente ed il successivo esercente devono dare immediato avviso del mutamento all’assicuratore. Ricevuto l’avviso l’assicuratore può, entro quindici giorni, disdire il contratto con preavviso di quindici giorni. Uguale diritto spetta al nuovo esercente dal giorno del mutamento. L’assicuratore ed il nuovo esercente, che danno la disdetta, devono immediatamente farne comunicazione al ministro per l’aeronautica.

3. Nel caso di mancato avviso all’assicuratore, l’assicurazione continua nei confronti del nuovo esercente, ma quest’ultimo è tenuto solidalmente con il precedente al pagamento a titolo penale di un terzo del premio convenuto, quando non sia provato che l’assicuratore, a conoscenza del mutamento, non ha disdetto il contratto nei termini e con le modalità sopra stabilite

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.