Art. 123 Codice Giustizia Contabile Ricorso

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. I giudizi elencati nell’articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.

2. Il ricorso deve contenere:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l’esposizione sommaria dei fatti;

d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;

e) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;

f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.