Art. 127 Codice Giustizia Contabile Costituzione delle parti

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonché fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all’articolo 126, comma 1.

2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 può presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all’udienza di discussione.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.