Art. 126 Codice Giustizia Contabile Fissazione dell’udienza di trattazione
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall’avvenuto deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione, dispone l’acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d’ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto è comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell’udienza, comunica all’ente che ha emesso l’atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d’ufficio.