Art. 122 Codice Giustizia Contabile Riassunzione della causa

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza è riassunta, a cura della parte più diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento.

2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l’estinzione del processo.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.