Art. 122 Codice Consumo Colpa del danneggiato

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile.

2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.
Note all’art. 122:
- L’art. 1227 del codice civile è il seguente:
«Art. 1227 (Concorso del fatto colposo del creditore).
- Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza».

Testo in vigore dal 23 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.