Art. 115 Codice Consumo Prodotto e produttore

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

2. Si considera prodotto anche l’elettricità.

2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

Testo in vigore dal 14 dicembre 2007

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.