Art. 119 Codice Consumo Messa in circolazione del prodotto

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.

3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Testo in vigore dal 23 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.