Art. 98-vicies Codice Comunicazioni Disponibilità di servizi

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

(ex art. 108 eecc; art. 73 cod. 2003)

1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.

2. Il Ministero provvede affinchè i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.

Testo in vigore dal 9 febbraio 2022

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.