Art. 98-vicies-quater Codice Comunicazioni Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

(ex art. 111 eecc)

1. L’Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinchè i consumatori con disabilità:
a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell’articolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori;
b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.

2. Nell’adottare le misure di cui al comma 1, l’Autorità favorisce la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell’articolo 39.

Testo in vigore dal 24 dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.