Art. 98-undecies Codice Comunicazioni Deroga per alcune microimprese

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

(ex art. 98 eecc)

1. A eccezione degli articoli 98-duodecies e 98-ter decies, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica.

2. L’Autorità provvede affinchè gli utenti finali siano informati dell’esistenza di una deroga concessa ai sensi del primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.

Testo in vigore dal 24 dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.