Art. 98-duodetricies Codice Comunicazioni Fornitura di prestazioni supplementari

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

(ex art. 115 eecc; art. 79 cod. 2003)

1. Fatto salvo l’articolo 98 l’Autorità può imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato 6 parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato 6 parte A.

2. Nell’applicare il comma 1, l’Autorità può andare oltre l’elenco delle prestazioni supplementari di cui all’allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.

3. L’Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l’accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

Testo in vigore dal 24 dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.