Art. 15 disp. prel. c.c. Abrogazione delle leggi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.