Art. 11 disp. prel. c.c. Efficacia della legge nel tempo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.