Art. 11 disp. prel. c.c. Efficacia della legge nel tempo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.