Art. 14 disp. prel. c.c. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.