Art. 10 disp. prel. c.c. Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
2. Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.