Art. 256 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.