Art. 251 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto d’emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall’ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito.

2. Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30.

Testo in vigore dal 5 marzo 1986

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.