Art. 255 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell’art. 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.

2. Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell’atto da trascriversi.

3. Il numero d’ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle trascrizioni.

4. Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall’art. 36 del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.