Art. 254 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto reale, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell’art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.