Art. 818 c.c. Regime delle pertinenze

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.

2. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

3. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.