Art. 818 c.c. Regime delle pertinenze
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
2. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
3. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.