Art. 816 c.c. Universalità di mobili
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
2. Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.