Art. 816 c.c. Universalità di mobili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

2. Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.