Art. 814 c.c. Energie
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
1. Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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